Art. 1.

      1. Il 23 maggio di ogni anno, anniversario della strage di Capaci, in cui trovarono la morte il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta Antonio Montinaro, Vito Schifani e Rocco Di Cillo, è riconosciuto quale «Giornata della memoria e dell'impegno per le vittime delle mafie».
      2. In occasione della Giornata di cui al comma 1, le istituzioni pubbliche promuovono e organizzano, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, manifestazioni e cerimonie ufficiali al fine di commemorare le vittime delle mafie e di incrementare la cultura della legalità, nonché, anche di intesa con le associazioni antimafia che operano sul territorio, convegni, mostre e pubblicazioni nelle scuole di ogni ordine e grado.